Fisco: Imu, rottamazione, sostituti d'imposta, conguagli. Tutte le tasse da pagare entro Natale (scadenze e moduli)

Giovedì 14 Dicembre 2023, 13:28 - Ultimo aggiornamento: 19:03 | 2 Minuti di Lettura

I conguagli

Dicembre è anche il mese anche in cui si scopre se si è in pari con il pagamento delle imposte oppure se si è persino in credito oppure, purtroppo, in debito.

Se si riscontra il versamento di un’imposta maggiore rispetto a quella dovuta viene riconosciuto un rimborso delle somme pagate in eccesso oppure se si registra un mancato o insufficiente pagamento viene recuperato quanto ancora non corrisposto per raggiungere la somma prevista dal Fisco.

Fatta questa premessa, dunque, è utile sapere quali enti saranno coinvolti in queste operazioni il 18 dicembre.

I soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro e quella relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati;


le Amministrazioni centrali dello Stato e gli Enti e organismi pubblici devono versare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, nonché sui pignoramenti presso terzi, l’acconto mensile Irap, le addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, l’Iva mensile, la quarta rata del saldo Iva relativa all’anno d’imposta 2021 risultante dalla dichiarazione Iva annuale con la maggiorazione dello 0,99% a titolo di interessi, tutti corrisposti nel mese di novembre;


gli enti e gli organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato che effettuano le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale devono effettuare il versamento, tramite il modello F24Ep con modalità telematiche, delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di novembre;


gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare, con modalità telematiche, l’Iva relativa al mese di novembre dovuta a seguito di scissione dei pagamenti, rispettivamente con l’F24EP (codice tributo 620E) e con l’F24 “ordinario” (codice tributo 6040);


le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 1, Dm 23 gennaio 2015), versano l’imposta relativa al mese di novembre dovuta in applicazione della “scissione dei pagamenti” utilizzando i codici tributo 621E (per l’F24EP) e 6041 (per l’F24 “ordinario”).

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