Benevento: mandato via dal centro di accoglienza senza giusta causa, il Tar condanna la prefettura a risarcire il migrante

Risarcimento di 3600 euro a un nigeriano

Migranti davanti la prefettura di Benevento
Migranti davanti la prefettura di Benevento
di Domenico Zampelli
Domenica 30 Luglio 2023, 11:29 - Ultimo agg. 15:31
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Prefettura di Benevento condannata ad un risarcimento danni di 3.600 euro per una ingiusta revoca delle misure di accoglienza e la conseguente espulsione da un centro di accoglienza nei confronti di un cittadino nigeriano richiedente asilo. Lo ha stabilito la sesta sezione del Tar Campania. Il provvedimento era scattato in quanto lo straniero aveva ripetutamente introdotto nell'edificio alcuni materassi, indumenti vecchi e superalcolici senza però porre in essere condotte violente nei confronti delle persone, né nei confronti delle cose. Per tali motivi il Tribunale amministrativo aveva annullato il provvedimento. Nel frattempo, però, il ricorrente era stato costretto a trovare una diversa sistemazione, senza potere usufruire nemmeno del pocket money giornaliero di 2,50 euro che viene versato per gli ospiti nei centri di accoglienza. Da qui la richiesta di risarcimento, accolta da Palazzo De Londres.

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In particolare, secondo il collegio giudicante (presidente Santino Scudeller, primi referendari Rocco Vampa e Mara Spatuzzi) il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza «è stato riconosciuto illegittimo da questo Tar con sentenza passata in giudicato, con la quale, oltre a rilevare il mancato rispetto delle garanzie partecipative, si è ritenuto che la revoca fosse in contrasto con il principio di proporzionalità poiché il provvedimento di revoca può essere emanato quando la condotta - posta in essere in contrasto con le regole del centro di accoglienza - risulti ragionevolmente incompatibile con la prosecuzione della permanenza dello straniero, la cui interruzione va considerata l'extrema ratio, andando ad incidere in misura marcata sulle sue esigenze e sulle stesse esigenze della comunità locale, che sarebbe di conseguenza chiamata a risolvere le relative problematiche sociali». Giusta quindi la liquidazione dei danni patiti, che sono stati liquidati in 3.600 euro. Di questi, 3.000 rappresentano il danno non patrimoniale «non potendo dubitarsi della lesione rilevante ad un diritto di rilievo costituzionale e dei disagi che l'allontanamento dal centro di accoglienza ha cagionato al ricorrente», mentre altri 600 sono stati liquidati come danno patrimoniale per la mancata corresponsione del pocket money al quale il ricorrente avrebbe avuto diritto.

 

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