Prof no vax sospesi a Salerno,
il giudice del lavoro respinge i primi ricorsi

Prof no vax sospesi a Salerno, il giudice del lavoro respinge i primi ricorsi
di Gianluca Sollazzo
Martedì 17 Maggio 2022, 06:00 - Ultimo agg. 20:34
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Doccia gelata per i prof no vax che hanno fatto ricorso contro la sospensione dal servizio e dello stipendio prima dell’1 aprile. I docenti ricorrenti cominciano a registrare sonore sconfitte in Tribunale nel salernitano. Il giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore ha respinto il ricorso di un’insegnante di ruolo no vax che era stata sospesa perché non vaccinata. La docente chiedeva l’annullamento dello stop forzato ed il risarcimento del danno per le mancate retribuzioni. Ma il provvedimento di sospensione viene rigettato dal giudice della sezione lavoro del tribunale nocerino. «Il diritto all’autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi – scrive il giudice del lavoro nelle motivazioni del rigetto al ricorso della prof nocerina - è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quale è la salute pubblica, specie in considerazione del fatto che il provvedimento di sospensione, ove adottato, non ha funzione sanzionatoria e non pregiudica in alcun modo il rapporto di lavoro». 

La docente chiedeva al giudice del lavoro di sospendere il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e disporre l’immediata ricollocazione con pagamento delle corrispondenti somme dovute.

La prof rimarcava di non essersi voluta sottoporre al trattamento sanitario in quanto soggetto allergico portatore di patologie rare. L’amministrazione scolastica ai primi di gennaio le aveva notificato la sospensione dal rapporto e dalla retribuzione. La prof nel ricorso «deduceva, quanto al periculum, che i proventi dell’attività di docente erano la sua unica fonte di reddito». Per la prima volta un giudice del lavoro nel salernitano boccia con motivazione chiara ed esplicita il ricorso di una prof no vax. La docente, scrive il giudice, «non ha offerto in comunicazione alcun parere medico che le abbia, in concreto, sconsigliato la sottoposizione al vaccino anti-Covid a causa delle patologie sofferte e che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, la tutela della salute pubblica e individuale (quindi anche della stessa docente ricorrente) ha una copertura Costituzionale sicuramente prevalente rispetto al diritto al lavoro». Inoltre, secondo il giudice,«l’obbligo vaccinale per il personale scolastico si presenta giustificato non solo dal principio di solidarietà verso i soggetti più fragili», «ma è finanche immanente alla stessa relazione di insegnamento che si instaura tra docente e discente, relazione che postula, come ovvio, la sicurezza di detto rapporto, impedendo che, paradossalmente, chi deve assistere il minore divenga egli stesso veicolo di rischio di contagio e fonte di malattia». 

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Quindi il diritto all’autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi «è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quale è la salute pubblica, specie in considerazione del fatto che il provvedimento di sospensione, ove adottato, non ha funzione sanzionatoria e non pregiudica in alcun modo il rapporto di lavoro». In quanto alla sospensione dello stipendio, non c’è alcun risarcimento per la docente. Infatti «la perdita temporanea della retribuzione di per sé sola non può giustificare il ricorso alla tutela d’urgenza».  

Dall’1 aprile i docenti no vax sono ritornati a scuola, ma non in classe. I docenti non vaccinati devono lavorare per 36 ore settimanali e non per 18 ore come previsto dal contratto dei docenti. Quanti sono i no vax in attività dall’1 aprile? Secondo una prima stima circa 90 tra i prof e 100 tra gli Ata, su un bacino di 120 prof no vax e 180 Ata aventi diritto a tornare a scuola dopo la sospensione di tre mesi per non aver rispettato l’obbligo vaccinale. Gli altri no vax non tornati a scuola hanno comunicato ai presidi la loro aspettativa o il congedo fino a fine anno. La decisione del tribunale del lavoro di Nocera Inferiore è in controtendenza con quella emessa dal tribunale del lavoro di Treviso che, pochi giorni fa, aveva deciso che i docenti esclusi dalle attività didattiche hanno diritto alle retribuzioni non percepite dalla data di sospensione, a partire cioé dal 15 dicembre scorso quando in Italia l’obbligo del vaccino era stato esteso anche agli insegnanti. 

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