La decisione del giudice sportivo:
Catania-Napoli da rigiocare

PalaCatania
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di Diego Scarpitti
Giovedì 24 Gennaio 2019, 22:10
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Il giudice sportivo, avvocato Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante AIA Giuseppe Mannatrizio, ha disposto la ripetizione della gara tra Meta Catania Bricocity e Lollo Caffè Napoli. Il match dell’11 gennaio 2019 venne sospeso definitivamente dagli arbitri Ferruccio Prisma di Crotone e Francesco Scarpelli di Padova nel secondo tempo (10’04”), «per impraticabilità del terreno di gioco, dovuta ad infiltrazioni d’acqua piovana provenienti dal soffitto dell’impianto sportivo» e per tutelare «l’incolumità degli atleti» sul parquet. Nella decisione si legge che le infiltrazioni «rendevano vani i tentativi posti in essere dagli inservienti della società ospitante di asciugare il terreno ed eliminare l’inconveniente verificatosi a seguito dell’imperversare di un temporale». In pratica si accoglie quanto richiesto dal club siciliano, «sussistendo valide e certificate ragioni, per dichiarare che la sospensione sia avvenuta per una serie di motivi non imputabili alla società ospitante». Allegando la dichiarazione rilasciata dalla Direzione Manutenzione e Servizi Tecnici del Comune di Catania, il giudice sportivo «non ritiene responsabile in alcun modo dell’accaduto» il Catania, poiché «la causa dell’evento è stata determinata dalle piogge di eccezionale intensità e di carattere alluvionale e ciclonico che hanno interessato la città di Catania, danneggiando diverse strutture e immobili comunali, con conseguente sollevamento e lacerazione di una parte dell’impermeabilizzazione delle coperture relative». Da tale documento si evince che «la società ASD Meta C5 è semplice affittuaria dell’impianto e che la manutenzione ordinaria è di esclusiva competenza dell’amministrazione comunale». Si solleva, pertanto, dalla responsabilità oggettiva la squadra isolana, «che è semplice conduttrice con l’unico obbligo di provvedere al pagamento del canone d’affitto per le singole gare». Inoltre «l’impianto sportivo viene affittato da diverse società che praticano altre discipline, quali pallavolo o pallacanestro, e non condotto in uso esclusivo dalla società ASD Meta C5. Di conseguenza non si può addebitare l’anomalia verificatesi sul soffitto dell’impianto alla società ospitante, tenuto conto dell’uso promiscuo e polivalente al quale è destinato il palazzetto».

 
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