Avellino, la Cassazione su una coppia irpina: «Il figlio di genitori separati sceglie con chi stare»

La Corte si impone «non solo l'ascolto del minore, ma anche una valorizzazione attuale e sostanziale del suo punto di vista»

La corte suprema di cassazione di Roma
La corte suprema di cassazione di Roma
di Katiuscia Guarino
Venerdì 22 Marzo 2024, 07:37
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Il figlio minorenne di genitori separati può scegliere con quale dei due vuole vivere anche in presenza di collocamento paritario. È quanto stabilisce la Cassazione che ha respinto il ricorso di una mamma di Avellino. La vicenda ha visto coinvolti due ex coniugi (imprenditore lei e architetto lui).

A sostenere la tesi del padre, l'avvocato del foro di Avellino, Mario Di Salvia. La decisione degli ermellini (Prima Sezione Civile) ha sancito importantissimi principi che hanno attirato l'attenzione di riviste nazionali e quotidiani di settore.

Un caso che sta facendo scuola in tutta la penisola. La signora aveva presentato ricorso contro il provvedimento con il quale il bambino era andato a vivere prevalentemente con il padre. Il piccolo, infatti, aveva espresso la volontà di una maggiore frequentazione con il papà.

Per la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, la natura tendenziale del diritto alla genitorialità comporta che lo stesso debba essere assicurato tenendo necessariamente conto della realtà attuale e dell'interesse del minore a una frequentazione non paritaria, se questa situazione sia maggiormente confacente al suo benessere nell'immediato, ma avendo di mira anche il risultato da raggiungere in termini di stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori. E questo anche per evitare il pellegrinaggio tra case.

Nel 2021 il Tribunale di Avellino aveva disposto l'affidamento del minore in maniera condivisa ai genitori, con collocamento alternato paritario presso l'uno o l'altro genitore a settimane alterne.
Successivamente, la Corte d'appello di Napoli, a seguito del reclamo presentato dal padre, aveva disposto l'affidamento condiviso del bambino ai genitori, con collocazione presso l'abitazione del padre. Anche perché il piccolo non era più disponibile a incontrare la madre. Il bambino aveva dichiarato di volere restare con il papà e con il nonno. La Corte d'Appello aveva anche incaricato il servizio sociale di elaborare un programma mirato alla ripresa e al mantenimento dei rapporti fra il minore e la madre attraverso incontri protetti con cadenza settimanale. La signora ha quindi presentato ricorso contro la decisione, che dunque non è stato accolto dalla Suprema Corte di Cassazione. In sostanza, il piccolo può scegliere con chi stare anche se la sua posizione non è vincolante qualora sia accertata la capacità di discernimento e non ci siano condizionamenti. Insomma, deve prevalere il suo benessere anche di fronte al diritto di entrambi i genitori di vivere col proprio figlio.

Nel caso in esame, questo diritto alla bigenitorialità deve quindi ritenersi pienamente rispettato dal provvedimento del giudice di merito che, preso atto dell'indisponibilità del minore a incontrare un genitore, intenda evitare un duraturo allontanamento del minore dalla figura materna e si proponga di creare i presupposti per la ripresa e il mantenimento dei rapporti, intendendo creare le condizioni per arrivare, nel futuro, a una frequentazione paritaria. Secondo la Corte, si impone «non solo l'ascolto del minore, ma anche una valorizzazione attuale e sostanziale del suo punto di vista ai fini della decisione che lo riguarda; sicché il giudice, pur non essendo tenuto a recepire, nei suoi provvedimenti, le dichiarazioni di volontà che emergono dall'ascolto del minore, ove intenda disattendere le valutazioni e le aspirazioni espresse nel corso dell'ascolto deve compiere una rigorosa verifica della contrarietà di una simile volontà al suo interesse».

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Soddisfazione è stata espressa dall'avvocato Mario Di Salvia. La Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto le sue tesi in questa delicata vertenza di diritto di famiglia.

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